Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
        Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 
 
  1. Per contenere e contrastare i rischi  sanitari  derivanti  dalla
diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto,  una  o  piu'
misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi  predeterminati,
ciascuno di durata non  superiore  a  trenta  giorni,  reiterabili  e
modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020,  termine  dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
1° febbraio 2020, )) e con possibilita' di  modularne  l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo  l'andamento  epidemiologico
del predetto virus. 
  2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma  1,  possono  essere
adottate, secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al
rischio effettivamente presente su specifiche  parti  del  territorio
nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le  seguenti
misure: 
    a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo
limitazioni  alla  possibilita'   di   allontanarsi   dalla   propria
residenza, domicilio o dimora  se  non  per  spostamenti  individuali
limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative,
da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni ((. Ai soggetti  con  disabilita'  motorie  o  con
disturbi dello spettro  autistico,  con  disabilita'  intellettiva  o
sensoriale o con problematiche psichiatriche  e  comportamentali  con
necessita' di supporto, certificate ai sensi della legge  5  febbraio
1992, n. 104, e' consentito uscire  dall'ambiente  domestico  con  un
accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere  psico-fisico
della persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni  di
sicurezza sanitaria )); 
    b) chiusura al pubblico di strade  urbane,  parchi,  ((  aree  da
gioco )), ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; 
    c) limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di  ingresso  in
territori comunali, provinciali  o  regionali,  nonche'  rispetto  al
territorio nazionale; 
    d) applicazione della misura della  quarantena  precauzionale  ai
soggetti che hanno avuto contatti  stretti  con  casi  confermati  di
malattia  infettiva  diffusiva  o  che  ((  entrano  nel   territorio
nazionale )) da aree ubicate al di fuori del territorio italiano; 
    e) divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione  o
dimora per le persone sottoposte alla  misura  della  quarantena  ((,
applicata dal sindaco quale autorita' sanitaria  locale,  ))  perche'
risultate positive al virus; 
    (( f) (soppressa); )) 
    g) limitazione o sospensione di manifestazioni  o  iniziative  di
qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione (( o di
assembramento )) in luogo pubblico  o  privato,  anche  di  carattere
culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso; 
    h) sospensione delle cerimonie civili  e  religiose,  limitazione
dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
      (( h-bis) adozione di  protocolli  sanitari,  d'intesa  con  la
Chiesa  cattolica  e  con  le  confessioni  religiose  diverse  dalla
cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai  fini  dello
svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza; )) 
    i) chiusura di cinema, teatri, sale da  concerto  ((,))  sale  da
ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale  bingo,  centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi
di aggregazione; 
    l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di
ogni  altra  attivita'  convegnistica  o   congressuale,   salva   la
possibilita' di svolgimento a distanza; 
    m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati,  ivi  compresa
la possibilita' di disporre la chiusura temporanea  di  palestre,  ((
centri termali,  centri  sportivi  )),  piscine,  centri  natatori  e
impianti sportivi, anche  se  privati,  nonche'  di  disciplinare  le
modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli
stessi luoghi; 
    n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative,
sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti  al  pubblico
((, garantendo comunque la possibilita' di svolgere  individualmente,
ovvero  con  un  accompagnatore  per  i  minori  o  le  persone   non
completamente  autosufficienti,  attivita'   sportiva   o   attivita'
motoria,  purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza
interpersonale di almeno due metri  per  l'attivita'  sportiva  e  di
almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative )); 
    o) possibilita' di disporre o di (( demandare )) alle  competenti
autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzioneo ((  o  la
sospensione )) di  servizi  di  trasporto  di  persone  e  di  merci,
automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque  interne,
anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale ((; in  ogni
caso, la prosecuzione del servizio  di  trasporto  delle  persone  e'
consentita solo se il gestore predispone le condizioni per  garantire
il   rispetto   di   una   distanza   di   sicurezza   interpersonale
predeterminata e  adeguata  a  prevenire  o  ridurre  il  rischio  di
contagio )); 
    p) sospensione  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle
attivita' didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  nonche'
delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita'  e
le  istituzioni  di  alta  formazione  artistica  ((,))  musicale   e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per  le  professioni
sanitarie  e  universita'  per  anziani,   nonche'   ((   dei   corsi
professionali e delle attivita' formative svolti  ))  da  altri  enti
pubblici, anche territoriali e locali ((,)) e da soggetti privati,  o
di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame,  ferma
la possibilita' del loro svolgimento  di  attivita'  in  modalita'  a
distanza; 
    q) sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,  delle  iniziative  di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di
ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; 
    r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al  pubblico
o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di
cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche'
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi; 
    s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli  uffici
delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque  salve  le  attivita'
indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali  prioritariamente
mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile; 
    t)  limitazione  o  sospensione  delle  procedure  concorsuali  e
selettive ((, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e
socio-sanitario,)) finalizzate  all'assunzione  di  personale  presso
datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita'  di  esclusione
dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e'   effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita'  a  distanza,
fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i
termini fissati dalla legge, la conclusione delle  procedure  per  le
quali risulti  gia'  ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e  la
possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il  conferimento  di
specifici incarichi; 
    u) limitazione  o  sospensione  delle  attivita'  commerciali  di
vendita al dettaglio (( o all'ingrosso  )),  a  eccezione  di  quelle
necessarie per  assicurare  la  reperibilita'  dei  generi  agricoli,
alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad
evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di
predisporre le condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza
di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o
ridurre il rischio di contagio; 
    v) limitazione o sospensione delle attivita' di  somministrazione
al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo  sul  posto  di
alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti ((, ad esclusione delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale, a  condizione
che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale  di  almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a  domicilio  ovvero  con
asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per  le
attivita' sia di confezionamento che di trasporto, con  l'obbligo  di
rispettare la distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei  locali
e con il divieto di sostare nelle immediate  vicinanze  degli  stessi
)); 
    z) limitazione o  sospensione  di  altre  attivita'  d'impresa  o
professionali,  anche  ove  comportanti  l'esercizio   di   pubbliche
funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di  esclusione
dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia  possibile  rispettare  la
distanza di sicurezza  interpersonale  predeterminata  e  adeguata  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura  di
contenimento,  con  adozione  di  adeguati  strumenti  di  protezione
individuale; 
    aa) (( limitazione  o  sospensione  ))  di  fiere  e  mercati,  a
eccezione di quelli necessari per  assicurare  la  reperibilita'  dei
generi agricoli, alimentari e di prima necessita'; 
    bb) specifici divieti o limitazioni per  gli  accompagnatori  dei
pazienti   nelle   sale   di   attesa   dei   ((   dipartimenti    di
emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso  ))
(DEA/PS); 
    (( cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori
in strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,  residenze  sanitarie
assistite  (RSA),   hospice,   strutture   riabilitative,   strutture
residenziali   per   persone   con   disabilita'   o   per   anziani,
autosufficienti  e  no,  nonche'  istituti  penitenziari  e  istituti
penitenziari per minori;  sospensione  dei  servizi  nelle  strutture
semiresidenziali  e  residenziali  per  minori  e  per  persone   con
disabilita' o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e
per persone con dipendenza patologica; sono in  ogni  caso  garantiti
gli  incontri  tra  genitori  e  figli   autorizzati   dall'autorita'
giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni  sanitarie  o,  ove  non
possibile, in collegamento da remoto; )) 
    dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei
confronti di coloro che sono transitati e hanno  sostato  in  zone  a
rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale
della sanita' o dal Ministro della salute; 
    ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione  rispetto
al rischio epidemiologico; 
    ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga
alla disciplina vigente; 
    gg) previsione che le attivita'  consentite  si  svolgano  previa
assunzione da parte del titolare o del gestore  di  misure  idonee  a
evitare assembramenti di  persone,  con  obbligo  di  predisporre  le
condizioni per garantire il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il
rischio di contagio; per i servizi di  pubblica  necessita',  laddove
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione
di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione  di  strumenti
di protezione individuale; 
    hh) eventuale previsione di  esclusioni  dalle  limitazioni  alle
attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso  per
caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate. 
  3. Per la durata dell'emergenza di cui  al  comma  1,  puo'  essere
imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione  in
conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente  articolo,
ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne  l'effettivita'
e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto ((,))  assunto
dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
          2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
          del rischio sanitario connesso all'insorgenza di  patologie
          derivanti da agenti virali  trasmissibili),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale serie  generale  del  1°  febbraio
          2020, n. 26. 
              - La legge 5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone  handicappate)   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del  sistema
          integrato di educazione e di istruzione dalla nascita  sino
          a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e  181,  lettera
          e), della legge 13 luglio 2015, n. 107),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.: 
              «Art.  2.  (Organizzazione  del  Sistema  integrato  di
          educazione e di istruzione). - 1. Nella  loro  autonomia  e
          specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
          dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle  proprie
          caratteristiche funzionali, la sede primaria  dei  processi
          di  cura,  educazione  ed  istruzione   per   la   completa
          attuazione delle finalita' previste all'art. 1. 
              2. Il Sistema integrato di educazione e  di  istruzione
          accoglie le bambine e i bambini  in  base  all'eta'  ed  e'
          costituito dai servizi educativi  per  l'infanzia  e  dalle
          scuole dell'infanzia statali e paritarie. 
              3. I servizi educativi per l'infanzia  sono  articolati
          in: 
                a) nidi e micronidi che  accolgono  le  bambine  e  i
          bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e  concorrono  con
          le famiglie alla loro cura, educazione  e  socializzazione,
          promuovendone il benessere e  lo  sviluppo  dell'identita',
          dell'autonomia e  delle  competenze.  Presentano  modalita'
          organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
          ai tempi di apertura del servizio  e  alla  loro  capacita'
          ricettiva, assicurando il pasto e il riposo  e  operano  in
          continuita' con la scuola dell'infanzia; 
                b) sezioni primavera, di cui all'art. 1,  comma  630,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine
          e bambini tra ventiquattro  e  trentasei  mesi  di  eta'  e
          favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a
          sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni  di
          cura, educazione e istruzione  con  modalita'  adeguate  ai
          tempi e agli stili di sviluppo  e  di  apprendimento  delle
          bambine e dei bambini nella  fascia  di  eta'  considerata.
          Esse sono aggregate, di norma, alle scuole  per  l'infanzia
          statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; 
                c) servizi integrativi che concorrono  all'educazione
          e alla cura delle bambine e  dei  bambini  e  soddisfano  i
          bisogni delle famiglie in modo flessibile  e  diversificato
          sotto il profilo  strutturale  ed  organizzativo.  Essi  si
          distinguono in: 
                  1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini  da
          dodici a trentasei mesi di  eta'  affidati  a  uno  o  piu'
          educatori in modo continuativo in un  ambiente  organizzato
          con finalita' educative, di cura e di socializzazione,  non
          prevedono il servizio di mensa e consentono  una  frequenza
          flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 
                  2. centri per bambini  e  famiglie,  che  accolgono
          bambine e bambini dai primi  mesi  di  vita  insieme  a  un
          adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato  per
          esperienze di  socializzazione,  apprendimento  e  gioco  e
          momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
          dell'educazione e della genitorialita',  non  prevedono  il
          servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 
                  3.  servizi  educativi  in  contesto   domiciliare,
          comunque denominati e  gestiti,  che  accolgono  bambine  e
          bambini da  tre  a  trentasei  mesi  e  concorrono  con  le
          famiglie  alla  loro   educazione   e   cura.   Essi   sono
          caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
          o piu' educatori in modo continuativo. 
                  4. I servizi educativi per l'infanzia sono  gestiti
          dagli Enti locali in forma diretta o  indiretta,  da  altri
          enti pubblici o da soggetti privati; le  sezioni  primavera
          possono essere gestite anche dallo Stato. 
                  5. La scuola dell'infanzia, di cui all'art.  1  del
          decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59  e  all'art.  2
          del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2009,
          n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato
          di educazione e di istruzione operando in continuita' con i
          servizi educativi per l'infanzia e con il  primo  ciclo  di
          istruzione. Essa,  nell'ambito  dell'assetto  ordinamentale
          vigente  e  nel   rispetto   delle   norme   sull'autonomia
          scolastica e sulla parita' scolastica, tenuto  conto  delle
          vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
          dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie  le
          bambine e i bambini di eta' compresa tra i  tre  ed  i  sei
          anni.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  101  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10  della
          legge 6 luglio  2002,  n.137),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.; 
              «Art. 101. (Istituti e luoghi della  cultura).  -  1.Ai
          fini del presente  codice  sono  istituti  e  luoghi  della
          cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e  i
          parchi archeologici, i complessi monumentali. 
              2. Si intende per: 
                a) «museo», una struttura permanente che  acquisisce,
          cataloga, conserva, ordina ed  espone  beni  culturali  per
          finalita' di educazione e di studio; 
                b)  «biblioteca»,  una   struttura   permanente   che
          raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
          libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
          pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 
                c)   «archivio»,   una   struttura   permanente   che
          raccoglie, inventaria e  conserva  documenti  originali  di
          interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
          finalita' di studio e di ricerca; 
                d) «area archeologica», un sito caratterizzato  dalla
          presenza di resti  di  natura  fossile  o  di  manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
                e)  «parco  archeologico»,  un  ambito   territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
                f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 
              3. Gli istituti ed i luoghi  di  cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi di cui  al  comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale.»